Continuano le risposte di Ade – alcune sorprendenti.
Nella giornata di oggi 17 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha implementato le F.A.Q. sulla propria pagina dedicata al CPB.
Eccole di seguito :
Secondo l’art. 20-bis del Decreto CPB coloro che aderiscono al concordato possono assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.
Inoltre, la Circolare n.18/E del 2024, al paragrafo 3.6, nel disciplinare la determinazione degli acconti, ha chiarito che “in occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB dell’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (vedi paragrafo successivo), l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva”.
Ciò posto, si conferma che in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite. L’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.
L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.
La norma appena richiamata subordina l’accesso al CPB alla condizione che i contribuenti applichino gli ISA. Pertanto, si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.
Taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia.
Altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo.
Ulteriori ISA, infine, sono approvati solo per i contribuenti esercenti attività d’impresa come, ad esempio, per le attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, saloni di barbiere e parrucchiere, ristorazione con somministrazione, attività di mediazione immobiliare.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al DM 18 marzo 2024 e al DM 8 febbraio 2023, nonché alle istruzioni ai modelli ISA relativi alle singole attività pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate all’indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modulistica-isa-2024..
La lettera b-quater) dell’articolo 11 del decreto CPB prevede quale causa di esclusione l’ipotesi in cui “nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (…) la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale”. Considerato il tenore letterale della disposizione appena richiamata, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, si ritiene che per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell’esclusione dal CPB.
L’articolo 11 del decreto CPB, tra le ipotesi di esclusione dal CPB prevede anche il caso in cui “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale”.
Considerato il tenore letterale della disposizione che fa riferimento alle “modifiche della compagine sociale” dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR senza, tuttavia, specificare le cause di tali modifiche, si ritiene che anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato da uno dei predetti soggetti rientrino tra quelle idonee a determinare “modifiche della compagine sociale” di cui al citato articolo 11.
La risposta è positiva, in quanto il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale configura una causa di cessazione dal CPB ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), in quanto tale operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa.
L’articolo 22, comma 3, del decreto CPB stabilisce che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al CPB, a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo (i.e. delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) “non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.
L’interpretazione della richiamata disposizione deve essere coordinata con quanto previsto in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che esclude la possibilità di ravvedersi in caso di “notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni” (cfr. articolo 13, comma 1-ter, del d. lgs n. 472 del 1997).
Sulla base delle disposizioni richiamate, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato articolo 22, comma 3, il ravvedimento relativo all’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’ articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
L’articolo 28 del decreto CPB dispone che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario “il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’ articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all’articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro”.
La medesima disposizione, inoltre, precisa che “Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014”.
Alla luce di quest’ultima disposizione, si conferma che il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.

