Attenzione alla data spartiacque per i calcoli delle sanzioni
Il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, segna un punto di svolta significativo nella disciplina delle sanzioni tributarie italiane, tanto amministrative quanto penali.
Con effetti a partire dal 1° settembre 2024, le nuove normative modificano profondamente il regime del ravvedimento operoso, offrendo ai contribuenti e ai professionisti del settore una serie di novità e facilitazioni.
Di seguito, una disamina dettagliata delle principali modifiche legislative e degli esempi pratici per illustrare le implicazioni delle nuove regole.
1. Revisione Complessiva delle Sanzioni Tributarie
La riforma ha introdotto una revisione generale delle sanzioni, come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 modificato dal Decreto Legislativo n. 87/2024.
L’intento del legislatore sembra sia ridurre l’onerosità delle sanzioni e semplificare il calcolo delle stesse, passando da un range percentuale a un valore fisso in molti casi. Questo cambio normativo non solo alleggerisce il carico fiscale dei contribuenti ma rende anche più prevedibile l’esito delle sanzioni, facilitando la pianificazione e la compliance.
2. Modifiche Specifiche al Ravvedimento Operoso
Le novità introdotte riguardano principalmente l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con l’inserimento di nuove disposizioni che ampliano le possibilità di ravvedimento:
- Modifica della lettera b-bis: Riduzione a 1/7 del minimo per la regolarizzazione effettuata oltre un anno dall’errore o dall’omissione.
- Nuova lettera b-ter: Riduzione a 1/6 del minimo post notifica dello schema di atto impugnabile, senza precedente verbale di constatazione.
- Introduzione della lettera b-quinquies: Riduzione a 1/4 del minimo per regolarizzazioni effettuate dopo la comunicazione dello schema di atto in fase di contraddittorio preventivo.
3. Esempi Pratici di Calcolo delle Sanzioni Pre e Post-Riforma
Per meglio comprendere l’effetto delle modifiche, analizziamo quattro esempi complessi di ravvedimento operoso:
Esempio 1: Ravvedimento per Omissione di Versamento di IVA
- Pre-Riforma:
- Importo dovuto: €20,000.
- Sanzione originaria: 30% = €6,000.
- Ravvedimento entro 30 giorni: 1/10 = €600.
- Post-Riforma:
- Importo dovuto: €20,000.
- Sanzione ridotta: 25% = €5,000.
- Ravvedimento entro 30 giorni: 1/10 = €500.
Esempio 2: Ravvedimento per Ritardo nella Presentazione della Dichiarazione dei Redditi
- Pre-Riforma:
- Importo dovuto: €50,000.
- Sanzione originaria: 30% = €15,000.
- Ravvedimento entro 90 giorni: 1/9 = €1,666.67.
- Post-Riforma:
- Importo dovuto: €50,000.
- Sanzione ridotta: 25% = €12,500.
- Ravvedimento entro 90 giorni: 1/9 = €1,388.89.
Esempio 3: Ravvedimento per Errori nella Determinazione del Tributo
- Pre-Riforma:
- Tributo non versato: €15,000.
- Sanzione originaria: 30% = €4,500.
- Ravvedimento oltre un anno: 1/7 = €642.86.
- Post-Riforma:
- Tributo non versato: €15,000.
- Sanzione ridotta: 25% = €3,750.
- Ravvedimento oltre un anno: 1/7 = €535.71.
Esempio 4: Ravvedimento dopo Notifica dello Schema di Atto
- Pre-Riforma:
- Tributo omesso: €30,000.
- Sanzione originaria: 30% = €9,000.
- Ravvedimento dopo notifica: 1/6 = €1,500.
- Post-Riforma:
- Tributo omesso: €30,000.
- Sanzione ridotta: 25% = €7,500.
- Ravvedimento dopo notifica: 1/6 = €1,250.
Oltre a quanto sin qui evidenziato occorre rimarcare altresì la portata del provvedimento sul cosiddetto “ravvedimento sprint”
In caso di omesso o ritardato versamento di imposte, se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 12,5% (15% per le violazioni commesse entro il 31/08/2024), ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Pertanto, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, essendo la sanzione del 12,5% (o 15%) ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, vuol dire che per ogni giorno si applica una sanzione dello 0,83% (o dell’1%), con la conseguenza che la misura della stessa è differenziata a seconda del momento in cui viene sanata la posizione.
In conseguenza alle nuove disposizioni, le sanzioni ordinaria (applicabile dall’Ufficio) e ridotta (in caso di ravvedimento operoso), risulteranno le seguenti:
| Giorni di ritardo | Violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 | Violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sanzione piena | Sanzione da ravvedimento | Sanzione piena | Sanzione da ravvedimento | |
| 1 | 0,83% | 0,08% | 1% | 0,1% |
| 2 | 1,66% | 0,17% | 2% | 0,2% |
| 3 | 2,49% | 0,25% | 3% | 0,3% |
| 4 | 3,32% | 0,33% | 4% | 0,4% |
| 5 | 4,15% | 0,42% | 5% | 0,5% |
| 6 | 4,98% | 0,50% | 6% | 0,6% |
| 7 | 5,81% | 0,58% | 7% | 0,7% |
| 8 | 6,64% | 0,66% | 8% | 0,8% |
| 9 | 7,47% | 0,75% | 9% | 0,9% |
| 10 | 8,30% | 0,83% | 10% | 1% |
| 11 | 9,13% | 0,91% | 11% | 1,1% |
| 12 | 9,96% | 1,00% | 12% | 1,2% |
| 13 | 10,79% | 1,08% | 13% | 1,3% |
| 14 | 11,62% | 1,16% | 14% | 1,4% |
| da 15 in poi (sino a 30) | 12,50% | 1,25% | 15% | 1,5% |
Dal quindicesimo giorno in poi, la norma non trova più applicazione e quindi si applica la sanzione piena, con la conseguenza che quella da ravvedimento è pari ad 1/10 (sino a 30 giorni) e quindi all’1,25% (1,5% per le violazioni commesse fino al 31/08/2024).
4. Implicazioni per Professionisti e Contribuenti
Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 87/2024 rappresentano senz’altro un avanzamento significativo nella politica fiscale italiana, mirando a un equilibrio tra la necessità di garantire il rispetto delle obbligazioni fiscali e quella di fornire ai contribuenti strumenti più accessibili e meno punitivi per la regolarizzazione delle loro posizioni.
In conclusione, la riforma del ravvedimento operoso con il Decreto Legislativo n. 87/2024 è un passo positivo verso un sistema tributario più giusto, trasparente e funzionale, che riconosce e premia la proattività e la responsabilità fiscale dei contribuenti tuttavia in questa prima fase occorrerà prestare attenzione a rimarcare quale sia la data esatta in cui è avvenuta la violazione.
Articolo di Fabiana Nesi
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