Dalla rivalutazione alla tassazione delle plusvalenze: la nuova legge di Bilancio cerca la via più cauta per far cassa.
Legge di Bilancio in Gazzetta Ufficiale, vediamo alla fine come si è deciso di muoversi in merito alle cripto attività.
In primo luogo, la norma prevede un incremento del carico fiscale sulle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2026. In luogo dell’aliquota del 26%, infatti, l’imposta sostitutiva sarà prelevata con l’aliquota del 33%.
La nuova aliquota si applicherà sia in caso di regime della dichiarazione (art. 5 del DLgs 461/97) che in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
Oltre a ciò un’altra importante novità è rappresentata dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro.
Infine, si è reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025 (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%).
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30 ( in merito all’ affrancamento del 2023), anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta.
Ciò significa che, se il contribuente deteneva 18 bitcoin e 15 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 18 bitcoin detenuti.
Sempre secondo la circolare n. 30/2023 , inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame al 1° gennaio 2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%
Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
In merito alla franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività, che era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla legge di bilancio 2023, la sua eliminazione comporterà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR.
Ai fini del calcolo delle plusvalenze, vale sempre il comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR secondo il quale:
– le plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
– i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Importante rilevare infine che non è stata prevista alcuna decorrenza specifica per l’eliminazione della franchigia di 2.000 euro. Di conseguenza, questa novità dovrebbe essere in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dal 1° gennaio 2025 (seguendo la decorrenza della legge di bilancio 2025), ossia un anno prima della nuova aliquota del 33% relativa all’imposta sostitutiva.
Fabiana Nesi
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