Cosa fare se ci si accorge che ci sono crediti sul cassetto fiscale non ancora utilizzati MA errati.
L’articolo 121 del decreto-legge n. 34/020, come ormai si sa, consente ai titolari di alcune detrazioni spettanti per lavori edilizi ( e in tal senso si presti attenzione alle limitazioni previste a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 11/2023) di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi.
A seguito della Comunicazione dell’opzione inviata ad Agenzia delle Entrate, è previsto, a tutela di entrambe le parti, che il primo cessionario del credito o il fornitore che ha praticato lo sconto debbano espressamente accettare il credito tramite la Piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Sin quando ciò non avviene l’operazione di cessione non è completata.
La Circolare n 33 del 6 ottobre riporta molti chiarimenti in tema di superbonus.
Le Entrate, al termine del corposo documento di prassi, includono il modello per la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti.
Annullamento accettazione crediti: come e quando procedere
L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di :
- ristrutturazione edilizia,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- recupero o restauro della facciata degli edifici,
- riqualificazione energetica,
- riduzione del rischio sismico,
- installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus),
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n. 35873.
La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Qualora il cessionario abbia inavvertitamente accettato il credito ceduto, al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni oltre che a cessionari e fornitori, utilizzando il presente modello è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette .
Si sottolinea che la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti deve essere inviata per posta elettronica certificata PEC) all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
Il modello può essere presentato da un soggetto delegato ma l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).
Attenzione al fatto che nel caso in cui la comunicazione riguardi interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, la richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione deve essere sottoscritta dall’amministratore del condominio oppure, in mancanza, dal condomino incaricato della trasmissione della comunicazione errata.
Infine, con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.
Articolo di Fabiana Nesi
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