L’applicazione del CCNL del settore Edile essenziale per ottenere i Bonus è alle porte

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Il 27 maggio 2022 è MOLTO più vicino di quello che sembra: PIANIFICARE nonostante tutto, è doveroso.

Dal 27 maggio 2022  SOLO i datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno eseguire i lavori edili al fine di potersi vedere riconosciuti i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché dagli art. 16 comma 2 del DL 63/2013, art. 1 comma 12 della L. 205/2017 e art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (art. 4 comma 2 del DL 25 febbraio 2022 n. 13).

Tale obbligo non riguarderà tutti i lavori edili le cui spese possono essere agevolate con i bonus edilizi, ma esclusivamente quelli “di importo superiore a 70.000 euro” e che siano riconducibili all’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X del DLgs. 81/2008.

Vediamo quali sono i lavori :

ALLEGATO X
           Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
             di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione,  risanamento,  ristrutturazione  o equipaggiamento, la
trasformazione,  il  rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti  o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in  legno  o  in  altri  materiali, comprese le linee elettriche e le
parti  strutturali  degli  impianti  elettrici,  le  opere  stradali,
ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche  e, solo per la
parte  che  comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2.  Sono,  inoltre,  lavori  di  costruzione  edile o di ingegneria
civile  gli  scavi,  ed  il  montaggio  e  lo  smontaggio di elementi
prefabbricati  utilizzati  per  la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile.


Secondo le nuove disposizioni introdotte dall’art. 4 del DL 13/2022, viene previsto che il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro deve essere:
– indicato nell’atto di affidamento dei lavori (per lo più il contratto di appalto);
– riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Quando si inizia?

L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e

si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”.

Tenuto conto che la norma parla di LAVORI AVVIATI SUCCESSIVAMENTE al 27 maggio 2022 e non di atti di affidamento firmati da tale data, diventa di estrema attualità provvedere a selezionare GIA’ DA OGGI le imprese a cui affidare le opere di prossima esecuzione tra quelle che rientrino nelle caratteristiche descritte.

D’altro canto, altrettanto urgente è la regolarizzazione di tutte quelle imprese che volendo restare tra le Partite Iva che possono offrire servizi edili in riferimento ai Bonus e Super bonus Edilizi, devono attivare i contratti indicati dal D.L. 13/2022.

Vista da un altro punto di vista, appare evidente, infine, la spinta ad iniziare ADESSO senza alcun indugio i cantieri con Imprese di Costruzioni NON rientranti nelle regole indicate per il prossimo futuro.

La norma infatti NON vieta a coloro i quali avessero già in corso dei lavori di proseguire e concludere le opere ANCHE SE i contratti applicati fossero diversi, motivo per cui, per come è stata scritta la nuova disposizione, è sufficiente dare inizio ai lavori prima del 27 maggio per ritenersi esonerati dall’applicazione delle regole di cui all’art. 4 D.L. 13/2022.

I controlli:

La norma prevede altresì espressamente che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità verifichi “anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nella fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”.

Dalla stesura del testo normativo si potrebbe ritenere che la verifica di conformità richiesta riguardi esclusivamente l’aspetto formale della annotazione del tipo di contratto collettivo applicato e non già la verifica della sua effettiva applicazione da parte del datore di lavoro, né della riconducibilità o meno di quel tipo di contratto collettivo al novero di quelli che soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Tenuto conto che la norma NON esclude da questo nuovo obbligo né gli interventi in edilizia libera e tantomeno quelli fuori dall’alveo dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura , la verifica in tal caso non potrà che avvenire dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell’INPS, Casse Edili ed Ispettorato del Lavoro.

Articolo di Fabiana Nesi

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