Crediti fermi sul Cassetto Fiscale? Compensiamoli!

ECCO I CODICI TRIBUTO PER PROCEDERE

In attesa che il meccanismo delle cessioni dei crediti d’imposta ritorni a girare a pieno ritmo, cominciamo a compensare in F24


E’ noto ormai a tutti il contenuto dell’articolo 121, comma 1, del c.d. “Decreto Rilancio” con la sua possibilità per i soggetti che, sostengono spese per alcune tipologie di interventi, successivamente elencati, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tuttavia dall’autunno fino a oggi prima col D.L. antifrode, poi con l’attesa della stesura definitiva della Legge di Bilancio, a seguire col caos di Poste e di diversi Istituti Bancari nelle gestioni delle pratiche fino al famigerato articolo 28 del D.L. Sostegni Ter,

Molti, anzi troppi, sono i Crediti d’Imposta che son rimasti “intoccati” per l’impraticabilità di una qualsiasi mossa.

Fatto sta che paradosso tutto italiano ci troviamo con Imprese in crisi di liquidità e con crediti d’imposta con tanti zeri a bella posta sul loro cassetto fiscale.

Nel frattempo l’agenzia delle Entrate ha iniziato a spedire gli avvisi rimasti bloccati nel 2020 e 2021 causa covid-19, l’INPS ha ripreso a inviare le richieste per il pregresso e passo passo, avendo ricominciato a fatturare, l’IVA deve essere pagata, le Ritenute per i dipendenti scadono ogni mese etc. etc.

Occorre sempre essere pronti a cambiar strategia se gli scenari cambiano, per questo, anche se ci si immaginava di incassare denaro liquido, adesso può essere addirittura più conveniente procedere con la compensazione dei Crediti d’Imposta da Super Bonus e Bonus Minori anziché attendere di venderli chissà quando e chissà a quali condizioni.

Vediamo quindi come procedere e quali sono i

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE

Al fine di consentire ai fornitori ed ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti di imposta, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione ministeriale n. 83/E del 28 dicembre 2020 ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare con modello F24, dal 1° gennaio 2021, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria stessa:

  • 6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • 6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • 6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • 6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • 6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • 6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Si evidenzia inoltre che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” .

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni, inviate all’Agenzia delle Entrate.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Articolo di Fabiana Nesi

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