COME SI FATTURA E COME SI CONTABILIZZA IL CREDITO D’IMPOSTA ACQUISITO?

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SCONTO IN FATTURA NEL BONUS 110%

ATTENZIONE ALLE DIMENSIONI DELLA SOCIETA’

Il caso è quello in cui l’ Impresa, in relazione ai lavori inerenti al Superbonus 110 %(ex D.L. 34/2020 art 119) si trova ad acquisire crediti d’imposta dai suoi committenti (privati) e poi a cedere gli stessi alla propria Banca.

Visti i contratti siglati e gli sviluppi in termini di lavoro che l’art. 121 D.L. 34/2020 sta portando, nonché le proroghe concesse ( si veda “Dalla UE arriva il SI alle proroghe“) la fattispecie che si sta presentando con frequenza lo sarà ancora di più nel prossimo futuro.

In breve ecco la problematica con un esempio:

La ALFA srl (Cliente), le cui dimensioni le hanno permesso – sino al 2020 – di redigere il bilancio in forma abbreviata, svolge attività edile e di impiantistica termoidraulica ed effettua dei lavori ordinati dai Signori XY con riguardo al Superbonus 110% per complessivi euro 22.000 iva compresa.

Alla fine dei lavori emette fattura avvalendosi della modalità dello sconto in fattura per 22.000 ivati. A fronte di tale fatturazione si trova a beneficiare di un credito di imposta di euro 24.200.

Quindi successivamente decide di cedere detto credito alla Banca xy, la quale accetta la cessione facendole pagare una commissione di 2.200 euro.

COME DEVE ESSERE INQUADRATO AI FINI I.V.A. E CONTABILE LA QUOTA DI BONUS FISCALE ACQUISITA TRAMITE L’OPERAZIONE DI SCONTO IN FATTURA CHE ECCEDE IL 100% DELLA PRESTAZIONE/VENDITA ?

La situazione rappresentata è composta da due distinti momenti: il primo è l’acquisizione tramite sconto in fattura del credito d’imposta ex art. 121 D.L. 34/2020 e il secondo è relativo alla cessione a terzi del Credito d’imposta maturato.

Prima di inquadrare le due questioni da un punto di vista IVA è opportuno individuare innanzitutto la natura delle operazioni da un punto di vista sostanziale economico e contabile. 

L’ACQUISIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA:

La società ALFA che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente (contribuente persona fisica o società committente) contabilmente riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso, tenuto conto che il comma 4 dell’art. 121 del Decreto Rilancio limita la responsabilità dei fornitori solo all’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Trattandosi di un credito acquistato (seppur in modo indiretto) e non generato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all’ammontare dello sconto in fattura.

Facciamo un esempio:

Supponiamo di fare sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale per 20.000 euro più IVA.

(Si ricorda che l’IVA rientra tra le spese ammesse al Superbonus nel solo caso in cui non ricorrano le condizioni per la detrazione. Poiché nell’esempio il contribuente è un privato, si sta assumendo che il beneficio fiscale sia calcolato sul totale fattura.)

Supponiamo altresì che la Società rientri nelle dimensioni per le quali può predisporre il Bilancio in forma abbreviata:

Anno X

Vendita dell’impianto di climatizzazione invernale

Crediti v/clienti         a    Diversi                             22.000

                                           “Impianto”                      20.000

                                            Iva a debito                      2.000 

Applicazione dello sconto in fattura:

Crediti tributari 110%               a   Credito v/clienti           22.000

Conseguentemente, nel caso in cui la società ALFA decida di utilizzare il credito in compensazione, rileverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo (5 o 4 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

La società ALFA (tramite lo sconto in fattura) rileva il credito tributario acquisito al costo di acquisto sostenuto (che per l’impresa commissionaria coincide con lo sconto in fattura concesso al cliente).

 L’impresa commissionaria, nel caso in cui decida di utilizzare il credito in compensazione, rileva la differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito in quote costanti a conto economico alla voce proventi finanziari.

22.000/5 = 4.400   22.000*110% = 24.200   24.200/5= 4.840

4.840 – 4.400 = 440 provento finanziario

Da Anno 1 a anno 5 – l’impresa inizia a compensare il credito tributario in quote costanti (Euro 24.200/5 pari ad Euro 4.840) per cinque anni a partire dall’anno 1.

Anno 1-5

Quindi le registrazioni saranno:

Debiti IRES anno X       a           Crediti tributari 110%           4.840

e

Crediti tributari 110%    a         Proventi finanziari                    440  

RIGUARDO ALLA SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO

Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento.

Per stabilire la corretta classificazione al conto economico di tale onere o provento occorre considerare che il credito tributario che deriva dall’applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di detrazione con i propri debiti tributari.

La presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell’onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa. Fatta questa premessa, la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso rileva nel bilancio:

  • nei proventi finanziari – voce C16d) Proventi diversi dai precedenti l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione; 
  • negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.”

Riprendendo l’esempio di prima si avrà:

Anno X

Vendita dell’impianto di climatizzazione invernale

Crediti v/clienti         a    Diversi                             22.000

                                           “Impianto”                       20.000

                                            Iva a debito                      2.000 

Crediti tributari 110% a   Credito v/clienti           22.000

Ipotesi 1: cessione del credito a prezzo inferiore pari a Euro 19.000

Ipotesi 2: cessione del credito a prezzo superiore pari a E. 23.000

Ipotesi 1:

Diversi                                   a          Crediti tributari 110%   22.000

Banca c/c                                                                                     19.000

Oneri finanziari                                                                             3.000

Ipotesi 2:

Banca c/c                             a                   Diversi                      23.000                        

                                                             Crediti tributari 110%  22.000

                                                              Proventi finanziari         1.000

Si fa presente che benché l’importo “teorico” del credito d’imposta sia pari al 110%, la contabilizzazione al valore di costo è l’unica che permette di riportare in contabilità un importo CERTO.

 Si ricorda infatti che l’importo del Credito d’imposta spendibile in 5 anni (per il 110%) può addirittura essere perso per quote qualora non si riesca a usufruirne entro la relativa annualità, il “10%” in esubero rispetto alla cifra pagata/scontata è quindi volatile e realizza appunto un provento finanziario quando e SE lo si riuscirà ad ottenere per il tramite della cessione a terzi o tramite l’utilizzo in compensazione negli anni.

I.V.A.

Considerato che l’importo derivante da Sconto in fattura ha natura di Credito d’imposta si ritiene che lo stesso sia da considerarsi operazione estranea all’ambito di applicazione IVA e in questo senso debba essere considerato il “10” che  si forma a fronte delle fatturazioni con “sconto in fattura”.

Riguardo alla cessione del Credito all’istituto di credito per la parte “in uscita” si conferma che  anche questa sia da ritenersi estranea dall’Imposta sul Valore Aggiunto.

Si rilevano invece comportamenti differenti da parte dei diversi gruppi bancari in relazione al “differenziale”: in alcuni casi infatti, invece che considerare l’intero importo come provento finanziario,  alcuni Istituti emettono fattura indicando che parte della cifra trattenuta è relativa al “servizio” reso, in tal caso, è evidente che l’inquadramento IVA seguirà quelli che sono i contrati siglati tra le parti.

 Gli esempi contabili riportati, avendo il solo fine di rendere più semplice e immediata la comprensione delle logiche sottostanti le operazioni, sono  conformi a quanto sin qui espresso dall’OIC riguardo alle Società che redigono i Bilanci in forma abbreviata, diverse sarebbero le registrazioni per le Società di dimensioni maggiori. 

E’ di pochi giorni fa la stesura definitiva del Documento dell’O. I. C. ( Organismo Italiano di Contabilità) che risponde alla richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle “modalità di contabilizzazione per le imprese del c.d. Superbonus e le altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”.

Nel caso esaminato, qualora la Società ALFA SRL  fosse tenuta a redigere il bilancio in forma ordinaria , applicando lo sconto in fattura art. 121 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, dovrebbe rilevare in contabilità il credito tributario corrispondente allo sconto applicato sulla base della stima di attualizzazione dei flussi finanziari futuri di utilizzazione del credito di imposta (metodo del costo ammortizzato).

Si rammenta che a seguito di diversi interventi correttivi susseguitisi nell’ultimo decennio, sono obbligate alla redazione del Bilancio in forma ordinaria le Società il cui livello dimensionale supera quanto disposto dall’art 2435-bis del Codice civile:

Ovvero le società che abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e quelle che , pur non avendoli emessi nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei seguenti limiti :

  • 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

L’effetto leva che inevitabilmente si sta producendo su tutte le piccole imprese  a carattere Societario potrebbe portare anche a una differente impostazione nella stesura dei bilanci concretizzandosi nella necessità di procedere con la stesura completa così come indicata dal Codice Civile.

Questo effetto lo si otterrà, tuttavia, se e solamente se , oltre all’intuitivo incremento dei ricavi e prestazioni a fronte dell’incremento di ricavi prodotto dall’indotto dei Superbonus edilizi e dalla possibilità concessa dall’ art. 121 D.L. 34/2020 ci sarà un equivalente incremento di livello occupazionale diretto o un incremento sostanziale dell’attivo patrimoniale.

Articolo di Fabiana Nesi

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